Gentili iscritte qui di seguito troverete le indicazioni relative agli obblighi ECM in periodo di emergenza sanitaria.
Sperando di avere fatto cosa gradita, cordialmente salutiamo.
Patrizia, Veronique, Valentina, Anna, Lara, Sara, Gloria.
legge 17 luglio 2020, n. 77 recante ” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19″
La nuova disposizione normativa introduce l’art. 5 bis rubricato ” Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” che prevede come ” i crediti formativi del triennio 2020 – 2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID19″. Conseguentemente l’obbligo formativo per il vigente triennio, per le figure considerate, scende a 100 crediti ECM.