Si ricorda a tutte le colleghe l’importanza di accedere in autonomia al portale COGEAPS per verificare la propria situazione circa l’assolvimento dell’obbligo formativo nei 3 trienni indicati nell’oggetto.
Nel portale COGEAPS è possibile trovare tutte le informazioni sul calcolo degli ECM dovuti per il triennio, i crediti caricati, sugli esoneri, ecc. nonché è possibile reperire i contatti a cui rivolgersi per sanare la propria situazione personale e/o le modalità per caricare in autonomia certificazioni formative non inserite dai provider.
Per accedere è necessario essere in possesso di SPID (sistema pubblico di identità digitale).
Nel proprio account COGEAPS sarà possibile verificare i crediti conseguiti in ogni triennio e i crediti dovuti per quello stesso periodo.
Per il triennio 2020/2022 i crediti ECM sono stati ridotti a 100 (causa emergenza COVID è stato abbonato un terzo del dovuto) e per i soggetti in regola con l’obbligo formativo nel triennio precedente (2017-2019) il COGEAPS ha previsto un ulteriore bonus di 20 crediti. In questo caso il dovuto per il triennio 2020-2022 passerebbe da 100 a 80 crediti.
La Formazione a Distanza FAD ha una modalità particolare di accreditamento: i crediti conseguiti con il superamento della prova finale vengono caricati sul portale COGEAPS nei 90 giorni successivi alla fine dell’edizione FAD: ovvero se la FAD è valida dal 01.01.2022 al 31.12.2022 i crediti saranno caricati entro fine marzo 2023 indipendentemente dalla data in cui il sanitario ha seguito la FAD. I crediti restano comunque relativi all’anno 2022.
Questo per segnalarvi che molti crediti conseguiti nei mesi scorsi non saranno visibili entro la fine del triennio formativo 20/22, ma solo successivamente.
Si ricorda che l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale è indispensabile per la copertura assicurativa RC professionale e/o tutela legale. La mancanza di questo requisito (totale o parziale) non garantisce le coperture assicurative in caso di contenzioso legale. La compagnia assicuratrice ha la facoltà di non dare seguito al contratto assicurativo.
Infine, si comunica che NON potrà essere l’Ordine a caricare eventuali certificazioni formative né a comunicare a ogni singola iscritta la propria situazione circa l’assolvimento del proprio obbligo formativo in quanto per l’Ordine NON è possibile accedere ai profili personali delle iscritte nel portale COGEAPS. Queste attività sono eseguibili in autonomia da parte ogni professionista interessato dalla vigente normativa sull’obbligo formativo.