La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in relazione ad alcune richieste di chiarimenti con oggetto la materia dell’autenticazione delle liste dei candidati, nell’interesse generale di Ordini, Consigli Direttivi ed Iscritti precisa quanto segue.
Il Ministero della salute – DGPROF – con nota/circolare a firma del Direttore Generale Dott.ssa Mariella Mainolfi (prot. 0044559–22/07/2024–DGPROF–MDS–P) del 22.7.2024 – avente oggetto:
“Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini e delle Federazioni nazionali degli Ordini delle Professioni sanitarie”, indirizzata a tutte le Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ha espressamente previsto che “Nell’approssimarsi della scadenza del mandato quadriennale degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie, coordinati da codeste Federazioni nazionali, la scrivente Direzione, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi stessi, ritiene opportuno richiamare all’osservanza delle disposizioni in materia elettorale contenute nel d. lgs CpS 13 settembre 1946 n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3 e nel DM 15 marzo 2018 ( GU n. 77 del 3 aprile 2018), al quale si rinvia per tutto ciò che concerne la tempistica e le modalità da seguire.
Si ricorda che ciascun Ordine può stabilire che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che dovranno essere validate dalla Federazione nazionale di riferimento. Si coglie l’occasione per ribadire, come avvenuto con le circolari emanate nelle tornate elettorali precedenti, che le norme che regolamentano lo svolgimento delle elezioni, essendo poste a tutela del diritto all’elettorato attivo e passivo degli esercenti le professioni
sanitarie, sono norme di natura inderogabile, dettate per assicurare la certezza delle operazioni elettorali e garantire la tutela della libera espressione del voto.
Tanto premesso, si invitano codeste Federazioni nazionali ad impartire le necessarie istruzioni agli Ordini territoriali, affinchè provvedano, nel rispetto della normativa soprarichiamata, alla predisposizione delle misure organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni in oggetto”.
Pertanto, acquisiti i necessari pareri legali e sentito il conforme orientamento del Ministero della salute (Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, ex Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale), si precisa che l’art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 233, come modificato dall’art. 4 della Legge 11.1.2018, n. 3 ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle “procedure…(omissis)…, per la presentazione delle liste…(omissis)…” e che, in attuazione del predetto art. 2, comma 5, è stato emesso il Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018, il quale all’art. 2 comma 2, in materia di Presentazione delle liste, dispone che “Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di Albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate.
Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato”. Si invitano, pertanto, Presidenti ed Iscritti ad attenersi a quanto previsto nel Decreto Ministeriale con la precisazione che il “Regolamento sulle procedure per le elezioni in modalità telematica del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini della Professioni di Ostetrica” approvato dal Comitato Centrale con delibera del 28.12.2020, dal Consiglio Nazionale e, quindi, trasmesso al Ministero salute (si veda art. 4.3.), nella parte in cui prevede che “L’avviso di convocazione del procedimento elettorale in modalità telematica dovrà contenere l’indicazione che all’autenticazione delle sottoscrizioni delle liste di
candidati e delle singole candidature si dovrà procedere tramite il Presidente o suo delegato, ovvero tramite notaio o a mezzo degli altri soggetti individuati dall’art. 14, legge 21.03.1990, n° 53 e ss.mm.ii.”, integra e non modifica né sostituisce la previsione del decreto ministeriale, trattandosi, per altro, di Regolamento applicabile in via diretta soltanto a FNOPO ed esclusivamente finalizzato a consentire lo svolgimento delle elezioni degli Organi dell’Ente in modalità telematica.
Cordiali saluti
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari